(Pubblicato nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della Regione Lombardia n. 33 del 12 agosto 2002)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Finalita' e definizioni
    1.  Il presente regolamento disciplina il controllo degli accessi
e  della  permanenza  nelle  sedi  istituzionali  della  giunta, come
previsto  dall'Art. 27, comma 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
che  ammette  la  comunicazione e la diffusione dei dati personali da
parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici solo
se previste da norme di legge o di regolamento.
    2. Le norme di seguito esposte sono rivolte:
      a) al personale in servizio presso la giunta regionale;
      b) ai visitatori abituali;
      e) al personale delle ditte appaltatrici;
      d) ai visitatori occasionali.